Finanziaria 2001
CAPO XIV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 83.
(Norme attuative dell'accordo Governo-regioni)
- La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e' abrogata. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il
vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' soppresso. Ciascuna
regione e' tenuta, per il triennio 2001 - 2003, a destinare al
finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori
alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun
anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
- Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge
n. 133 del 1999 le parole: "delle attivita' degli istituti di ricovero
e cura," sono soppresse. All'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "di quelle spettanti
agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le
prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente
connesse all'attivita' di ricerca corrente e finalizzata di cui al
programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni," sono soppresse. L'ultimo periodo del comma 3
dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 e'
abrogato.
- L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma
1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato a lire 34.000 miliardi.
- Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione
al patto di stabilita' e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le
singole regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi
sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell'anno
successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali
disavanzi di gestione, attivando nella misura necessaria l'autonomia
impositiva con le procedure e modalita' di cui ai commi 5, 6 e 7.
- I Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle
risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali
disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei
rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento
di una o piu' aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che
l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.
- Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate
deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo,
l'aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione
delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle regioni
interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta
giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme
d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente. 8.
All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il
secondo periodo e' abrogato.
Art. 84.
(Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
- Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati
nell'accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli
articoli 85, 86, 87 e 88.
- In vista della progressiva eliminazione della partecipazione
degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal
Servizio sanitario nazionale, e' sospesa l'efficacia delle seguenti
disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);
b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);
c) articolo 3, comma l; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo;
comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo
periodo;
d) articoli 4 e 6;
e) articolo 7, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: "sia
alla situazione economica del nucleo famigliare, sia" e comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85, sono confermate le
modalita' di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
stabilite dall'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le esenzioni in relazione al reddito
stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.
Art. 85.
(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di
spesa farmaceutica)
- A decorrere dal 1° luglio 2001, e' soppressa la classe di
cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° luglio 2001,
la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie
terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10,
lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i
medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b)
dello stesso comma 10, sulla base della valutazione della loro
efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.
- A decorrere dal 1° gennaio 2001 e' abolita ogni forma di
partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche
relative ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con
esclusione di quelle previste dal comma 26 del presente articolo.
- A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma
15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto da
lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 e'
abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle
prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.
- A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario
nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi,
erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione,
le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e
di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori
dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerosi
del colon retto:
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in eta' compresa
tra quarantacinque e sessantanove anni;
b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a
favore delle donne in eta' compresa tra venticinque e sessantacinque
anni;
c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di eta'
superiore a quarantacinque anni e della popolazione a rischio
individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della
sanita'.
- Sono altresi' erogati senza oneri a carico dell'assistito gli
accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie
neoplastiche nell'eta' giovanile in soggetti a rischio di eta'
inferiore a quarantacinque anni, individuati secondo criteri
determinati con decreto del Ministro della sanita'.
- Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono
aumentate di lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875
miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di
lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
- Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle
regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle
prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere,
nonche' la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni
convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria
nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa
relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento
per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.
- Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le
previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni
2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del
3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.
- A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del
monitoraggio e' verificato mensilmente l'andamento della spesa
sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall'effettivo
conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a
finanziare lo scostamento. Per la parte dello scostamento imputabile a
responsabilita' regionali, le regioni adottano le deliberazioni per il
reintegro dei ticket soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio
previste dall'articolo 83, comma 6. In caso di inerzia delle
amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni
interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta
giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni le forme
di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
- Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede, quanto a lire 120 miliardi per l'anno 2002 e a lire 830
miliardi per l'anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate
tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva
abolizione dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4.
- All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, le parole: "nella misura dell'80 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento". La
disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2000.
- Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco
provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura
delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio
1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia,
prevedendo standard a posologia limitata per l'avvio delle terapie e
standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40
giorni. Il provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono
collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni
non sono adeguate ai predetti standard, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A
decorrere dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la
prescrivibilita' con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di
medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione
unica del farmaco e' limitata al numero massimo di due pezzi per
ricetta. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali provvedono
all'attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli
obiettivi e alle modalita' prescrittive delle confezioni ottimali,
rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai
cittadini.
- All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
le parole: "e' ridotto del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"e' ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento
a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 ". Allo
stesso comma 4 e' aggiunto il seguente periodo: "Dalla riduzione di
prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con
prezzo non superiore a lire 10.000".
- Il Ministro della sanita' stabilisce, con proprio decreto, i
requisiti tecnici e le modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo
2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei
bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del
Ministro della unita' 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A
decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del
decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali
erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di
bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa
decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono
memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei
pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti
ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero
identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di
questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3
milioni a lire 18 milioni.
- All'articolo 68, comma 9, primo periodo, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dopo le parole: "onere a carico del Servizio sanitario
nazionale" sono inserite le seguenti: "nonche' i dati presenti sulla
ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico, al codice
dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione".
- Con decreto del Ministro della sanita', previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure
standard per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai
fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle
predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari
regionali, a cura del Dipartimento competente per la valutazione dei
farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanita', nei limiti
delle disponibilita' di bilancio.
- Il Ministero della sanita' trasmette periodicamente alle regioni
i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego
dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.
- Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanita' fissa, con
proprio decreto, le modalita' per la rilevazione e la contabilizzazione
in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della
fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della
sanita' 1° luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217
del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto
del Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per
soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro
della sanita' 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i
farmacisti.
- Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste
dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in
Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.
- La Commissione unica del farmaco puo' stabilire, con particolare
riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE) n.
2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un
medicinale nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato
periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilita' a
carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all'esito
favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della
sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.
- La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo
36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ricostituita con
il compito di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica pubblica
e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La
commissione puo' essere sentita dal Ministro della sanita' sui
provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e
svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dallo stesso
Ministro. Con decreto del Ministro della sanita' sono definiti la
composizione e le modalita' di funzionamento della commissione, le
specifiche funzioni alla stessa demandate, nonche' i termini per la
formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione della
commissione e' comunque assicurata la presenza di un rappresentante
degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella
materia dei medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero
della sanita', nonche' di rappresentanti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei
produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della
federazione nazionale dell'ordine dei medici. La commissione per la
spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa
attribuite, dei dati e' delle elaborazioni forniti dall'Osservatorio
nazionale sull'impiego dei medicinali.
- Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza
epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della
sicurezza d'uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con
provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della
sanita', per un periodo definito e limitato, e relativamente alla
dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale, puo' concordare con le organizzazioni maggiormente
rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle
cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei
grossisti e delle farmacie ne' lo sconto a carico delle farmacie,
previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni. L'accordo e' reso esecutivo con
decreto del Ministro della sanita' da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Le cessioni di cui al presente comma non sono soggette al
contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4
maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'articolo 15 della
convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.
- Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda
diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicita' di un medicinale
di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione
all'interessato del provvedimento del Ministero della sanita' di
accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli
effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nell'ipotesi
prevista dal precedente periodo, l'indicazione del numero
dell'autorizzazione del Ministero della sanita' prevista dall'articolo
6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e'
sostituita, ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della
domanda di autorizzazioni con decreto non regolamentare del Ministro
della sanita', su proposta della Commissione di esperti di cui
all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione
dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad
integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del
citato decreto legislativo.
- Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei
produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da
emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire
le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi
concorrenziali per i prezzi ed individua misure per definire un ricorso
corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso
campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.
- Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe
c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, devono essere comunicate al Ministero della sanita', al CEPE e
alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici
giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi da indicare
nella comunicazione medesima.
- A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da
brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di
unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al
farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del
prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a
quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione
vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte
le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un
medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio
sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i
due prezzi e' a carico dell'assistito; il medico e', in tale caso,
tenuto ad informare il paziente circa la disponibilita' di medicinali
integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della
loro bioequivalenza con la specialita' medicinale prescritta. Il
Ministero della sanita', di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica gli effetti
della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali
modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1°
settembre 2003.
- I medici che prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario
nazionale tengono conto, nella scelta del medicinale, di quanto
previsto dal comma 26.
- Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanita', previo
accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della
bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e
previa verifica della loro disponibilita' in commercio, pubblica nella
Gazzetta Ufficiale l'elenco dei medicinali ai quali si applica la
disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi,
nonche' del prezzo massimo di rimborso. L'elenco e' aggiornato ogni sei
mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese
successivo a quello di pubblicazione.
- Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono
aumentate di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a
decorrere dall'anno 2002.
- Il Ministero della sanita' adotta idonee iniziative per
informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle
modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e
delle finalita' della nuova disciplina.
- Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 16 e il comma
16-bis dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Sono altresi' abrogati il comma 1 e il primo,
secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
- 19 termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato
dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e
dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e'
differito al 31 dicembre 2003.
- Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo, 17 marzo
1995, n. 185, e' sostituito dal seguente:
"2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i
medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data
del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanita' ai
sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata
di registrazione di cui all'articolo S. Le domande di rinnovo di
autorizzazione, da presentare al Ministero della sanita' non oltre il
novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere
accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della
societa' richiedente, attestante che presso la stessa e' disponibile la
documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e dall'attestazione
dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui
all'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del
Ministro della sanita' del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di medicinali
omeopatici importati da uno Stato membro dell'Unione europea in cui sia
gia' stata concessa la registrazione o l'autorizzazione, la suddetta
dichiarazione del legale rappresentante della societa' richiedente deve
attestare che presso la stessa e' disponibile la documentazione di
registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione
della domanda senza che il Ministero della sanita' abbia comunicato al
richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende
accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale".
- Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la
documentazione al Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive
modificazioni, devono versare a favore del Ministero della sanita' la
somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato,
individuato ai sensi dell'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3,
annesso al citato decreto del Ministro della sanita' del 22 dicembre
1997, a titolo di contributo per l'attivita' di gestione e di controllo
del settore omeopatico.
Art. 86.
(Dotazione finanziaria complessiva dei medici e
medicina generale,
dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e
convenzionati e dei medici di continuita' assistenziale del distretto)
- Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell'ambito
del proprio territorio, uno o piu' distretti, ai quali assegnare, in
via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, la
dotazione finanziaria di cui al presente articolo.
- La regione assegna al distretto una dotazione finanziaria
virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato per
la parte della quota capitaria concernente le spese per prestazioni
farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e
residenziali, che si presumono indotte dall'attivita' prescrittiva dei
medici di medicina generale nonche' dei pediatri di libera scelta,
degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di
continuita' assistenziale.
- La regione comunica ai Ministeri della sanita' e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri
utilizzati per l'individuazione della quota di spesa indotta di cui al
comma 2.
- La sperimentazione e' costantemente seguita da un comitato di
monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile
del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque categorie
mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede
trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di
medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti
ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuita'
assistenziale, e trasmette, entro trenta giorni dalla verifica, ai
Ministeri della sanita' e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, alla regione e all'azienda unita' sanitaria
locale competente, una relazione sull'andamento della spesa rilevata e
sulla compatibilita' tra la proiezione di spesa e la dotazione
finanziaria complessiva annua.
- La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza
dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti
interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione
della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori
spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera
scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di
continuita' assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria
complessiva individuata anche con riferimento a valori di spesa
coerenti con gli obiettivi di cui all'accordo Governo-regioni,
all'erogazione di servizi per i medici di medicina generale, i pediatri
di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i
medici di continuita' assistenziale, con esclusione di incentivi di
carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori alla dotazione
finanziaria complessiva, la regione e l'azienda unita' sanitaria locale
competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento
di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi
collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento
disciplinare di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
- Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in
materia di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano gia' in
corso.
Art. 87.
(Monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)
- Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle
prestazioni di cura da parte del Ministero della sanita', e nel
rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al
fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue
componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare
le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni
preposte, e' introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni
relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e
ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte
le procedure informatiche devono garantire l'assoluto anonimato del
cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a
tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della gestione
informatizzata possono avere accesso solo gli operatori da identificare
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
- Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri
operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanita', il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le
regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende
sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi
livelli di competenza, delle informazioni relative:
a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e
specialistiche erogabili;
c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;
d) all'andamento della spesa relativa.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i
decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'ambito di
quelle indicate dall'articolo 103, definendo le modalita' operative e i
relativi adempimenti, le modalita' di trasmissione dei dati ed il
flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.
- Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla
sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e
risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione
dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.
- Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i
decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate
dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.
- Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del
Ministero della sanita', nonche' per l'estensione dell'impiego
sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo
"NETLINK" e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa, rispettivamente, di
lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi.
- All'articolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio
farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706,
le parole: "I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque
anni copia di tutte le ricette spedite" sono sostituite dalle seguenti:
"I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite
concernenti preparazioni estemporanee".
Art. 88.
(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione
dell'assistenza sanitaria)
- Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di
assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure
palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i
ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si
applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la
garanzia della continuita' dell'assistenza. Il valore soglia e' fissato
in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria e'
pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.
- Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 72,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di
appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore,
un controllo analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle
cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformita' a
specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e
delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento
rigorosamente casuali.
- Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione
complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino
frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti
dalla regione stessa.
Art. 89.
(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per
le prestazioni
erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di
natanti)
- Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
- Il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di
circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, e' attribuito alla rispettiva regione
o provincia. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo e'
attribuito nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.
- Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei
contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969
le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome
di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore
della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le
stesse modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 14
dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle
assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore.
- I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle d'Aosta a
decorrere dal 2002. Conseguentemente per l'anno 2002 il contributo di
cui al comma 2 e' attribuito alla regione Valle d'Aosta nella misura di
due terzi.
Art. 90.
(Sperimentazioni gestionali)
- Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di
immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di
enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
effettuato nell'ambito delle sperimentazioni gestionali previste
dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonche'
dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a
registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione,
nonche' il trasferimento disposto nell'ambito degli accordi e forme
associative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, non da' luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a
realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze,
compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la
tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non
e' soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti ne' comporta obbligo di
affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.
Art. 91.
(Disposizioni per l'assolvimento dei compiti del
Ministero della sanita')
- Al fine di consentire al dipartimento competente per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della
sanita' e all'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
l'espletamento delle funzioni connesse alle attivita' di promozione,
valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonche' di
permettere l'attiva partecipazione dell'Italia, quale Paese di
riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei
medicinali previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero
della sanita' e' autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e
2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in
servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre 2000,
entro il limite massimo di cinquanta unita' di medici, chimici,
farmacisti, economisti, informatici, amministrativi. La misura dei
compensi per i predetti incarichi e' determinata con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della
professionalita' richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere
lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma
14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche
e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali,
nonche' per altri specifici adempimenti di alta qualificazione
tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell'Unione europea, il
Ministero della sanita' puo' stipulare specifiche convenzioni con
l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) con istituti
di ricerca, societa' o associazioni scientifiche, di verifica o di
controllo di qualita' o altri organismi nazionali e internazionali
operanti nel settore farmaceutico, nonche' con esperti di elevata
professionalita'. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, che non possono eccedere l'importo di due miliardi di lire per
anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 92.
(Interventi vari di interesse sanitario)
- Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia
oncologica e' istituito un ente non commerciale dotato di personalita'
giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca,
individuati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e
soggetti pubblici e privati. Al predetto ente e' assegnato un
contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
- Per l'attivita' del Centro nazionale per i trapianti e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento e' utilizzabile anche per
la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le
modalita' previste dall'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. All'articolo 8,
comma 7, della legge 1° aprile 1999, n. 91, le parole: ", di cui
lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore
generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento" sono
soppresse.
- Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o
l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema
informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti
formativi e per l'accreditamento delle societa' scientifiche e dei
soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative di cui
all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonche' della sperimentazione della
formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.
- E' istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attivita' formative di alta
specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni
parlamentari.
- I soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche che
chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro
accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua
ovvero l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse o
organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti
formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione
nazionale per la formazione continua di cui al citato articolo 16-ter,
nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire
5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del
Ministro della sanita' su proposta della Commissione stessa. Il
contributo per l'accreditamento dei soggetti e delle societa' e'
annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per essere
utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i
compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli
stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonche' per
far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e'
per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti
esterni, dell'attivita' di verifica della sussistenza dei requisiti da
parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli
eventi formativi e dei programmi di formazione.
- Per l'attuazione di un programma nazionale di ricerche
sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali e'
istituito un fondo dell'ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali
e' gestito secondo le modalita' del programma di ricerca sulla terapia
dei tumori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n.
531.
- Per consentire all'Istituto superiore di sanita' di fare fronte,
con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle
attivita' di ricerca per la tutela della salute pubblica, la
sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonche' la
gestione dei registri nazionali, e' autorizzato lo stanziamento di lire
15 miliardi per gli anni 2001 e 2002.
- Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza
dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito
dell'epidemia di "lingua blu" sulla specie ovina e' autorizzato lo
stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
- Al fine di garantire l'erogazione, da parte del Servizio
sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti
reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento
chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un
decreto che stabilisce le modalita' e le procedure connesse alla
produzione, all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla
distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento delle attivita'
necessarie al conseguimento degli obbiettivi di cui al presente comma,
quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante
l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le
domande di autorizzazione all'immissione in commercio previste dal
decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
- Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure
finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui
all'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta
d'identita' elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui
all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati l'articolo 59,
comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma
1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
- Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui
ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono utilizzate le
disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
- I benefici di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n.
362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di
livello dirigenziale del Ministero della sanita', sono estesi anche al
personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le
economie di gestione e le quote delle entrate di cui all'articolo 5,
comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'Istituto superiore
di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, di rispettiva pertinenza, a valere dall'esercizio 2000.
- Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per
i trapianti e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli
anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro
della sanita' in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.
- A decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui
all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli
organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico.
- Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanita', al
Ministero della sanita' e' attribuita, per l'anno 2001, la somma di
lire 3 miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela
sanitaria dei consumatori, concernente:
a) indagini dell'Istituto superiore di sanita' in merito ad eventuali
effetti cumulativi sull'organismo umano, derivanti dalle sinergie tra
diverse sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa della
presenza simultanea di residui di due o piu' sostanze attive in uno
stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti
destinati alla prima infanzia, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) indagini, coordinate dall'Istituto superiore di sanita', in merito
ad eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti
fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione, con
particolare riferimento alla fascia di eta' compresa tra zero e
diciotto anni, a seguito dell'esposizione a residui di sostanze attive
di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente,
di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
c) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione a
quantita', superiori alla dose giornaliera accettabile, di residui
negli alimenti o nelle bevande di sostanze attive di prodotti
fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di
degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilita' della
popolazione differenziata per diverse fasce di eta' e con particolare
riferimento alla fascia di eta' compresa tra zero e diciotto anni;
d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere a),
b), e c), quale base scientifica per iniziative del Ministero della
sanita' finalizzate a una corretta informazione degli operatori e dei
consumatori nonche' ad incentivare i produttori agricoli e le industrie
alimentari ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori
in merito ai trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli
alimenti prima della loro immissione in commercio e ai residui di
prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.
- Il termine di cui all'articolo 8-septies, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, per la erogabilita' di prestazioni sanitarie in regime
di assistenza indiretta, e' prorogato al 31 dicembre 2001 con
l'esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di
attivita' libero-professionale extramuraria.
- Per l'attivazione o la realizzazione delle strutture di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, le
regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e organismi a
scopo non lucrativo che dispongano di strutture dedicate all'assistenza
palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da
patologia neoplastica terminale. Alla assegnazione delle risorse
finanziarie previste dal decreto del Ministro della sanita' 28
settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo
2000, in applicazione del predetto decreto-legge n. 450 del 1998,
convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1999, sono
ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo
non lucrativo che svolgono attivita' nel settore dell'assistenza
sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i casi, i finanziamenti
assegnati alle regioni possono essere finalizzati alla realizzazione,
alla ristrutturazione e all'adeguamento di strutture con vincolo di
destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo.
Art. 93.
(Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)
- Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina
preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli
altri Stati membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati:
l'articolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088;
all'articolo 22, primo comma, le parole da: "eseguire le reazioni" fino
a: della scuola media", nonche' l'articolo 49 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;
l'articolo 5 ed il capo I del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; l'articolo 2, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301;
l'articolo 1 del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 14 dicembre 1926. Sono
altresi' abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 25
luglio 1956, n. 837, che prevedono l'obbligatorieta' dell'esecuzione
dell'accertamento sierologico della lue ai fini del rilascio del
certificato di sana e robusta costituzione e di altri adempimenti
amministrativi.
- Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese,
le condizioni nelle quali e' obbligatoria la vaccinazione contro la
tubercolosi nonche' le modalita' di esecuzione delle rivaccinazioni
della vaccinazione antitetanica.
- Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessita' e sulla
base della situazione epidemiologica locale, disporre l'esecuzione
della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali.
Art. 94.
(Disposizioni in materia di oneri di utilita' sociale)
- All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di
utilita' sociale, dopo la lettera c-decies), introdotta dall'articolo 6
della presente legge, e' aggiunta la seguente:
"c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,
delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per
la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della
sanita' autorizzate dal Ministro della sanita' con apposito decreto che
individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare
delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate,
l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore,
nonche' definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti
erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della sanita' vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei
soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili
da essi effettuate".
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.
- Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanita'
determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura
complessivamente non superiore a 50 miliardi di lire per l'anno 2001 e
a 200 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.
Art. 95.
(Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli
infortuni sul lavoro)
- Per realizzare l'effettiva garanzia, di cui all'articolo 57
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul lavoro ed
i tecnopatici di compiuto recupero della integrita' psico-fisica,
comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, ai sensi degli articoli
86 ed 89 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, le regioni possono definire con l'INAIL
convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure
sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di
continuita' assistenziale previsto dalla normativa del Servizio
sanitario nazionale.
- Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal
Ministero della sanita' di concerto con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta dell'INAIL e della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, inquadrano l'erogazione delle
prestazioni di cui al comma 1 nell'ambito della programmazione
sanitaria, nazionale e regionale, garantendo la piena integrazione fra
i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli
a carico dell'INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture
sanitarie e la disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento per
i servizi sanitari.
Art. 96.
(Potenziamento delle strutture di radioterapia)
- Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto
dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per
le strutture di radioterapia e' riservato, nell'ambito dei programmi
previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002.
- Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico
(CIRM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1950, n. 553, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il
potenziamento dell'attivita' svolta, e' autorizzata la concessione al
CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 97.
(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo
di Hansen e
dalla sindrome di Down nonche' disabili)
- A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio
spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste
dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono
rideterminate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge
n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986,
n. 31.
- I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti
portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonche' i soggetti
disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle
visite mediche, finalizzate all'accertamento della disabilita', ad
esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di
famiglia.
- In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n.
328, a favore delle persone con disabilita' fisica, psichica o
sensoriale associata alla sindrome di Down, e' istituito il Fondo per
il riordino dell'indennita' di accompagnamento. Per l'anno 2001 e'
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.
Art. 98.
(Interventi per la tutela della saluto mentale)
- Per l'anno 2001, al fine di promuovere la realizzazione del
progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998-2000", approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, e' istituito
presso il Ministero della sanita' un fondo di lire tre miliardi per la
realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della
sanita' previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di
progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in
particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di
promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e
dipartimenti di salute mentale.
- Per l'anno 2001, il fondo di cui al comma 1 e' integrato di lire
un miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di
comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla
salute mentale.
- All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dai seguenti: "I beni mobili e immobili degli ex ospedali
psichiatrici, gia' assegnati o da destinare alle aziende sanitarie
locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati
alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli
stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la
locazione. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la
realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali,
nonche' di centri diurni con attivita' riabilitative destinate ai
malati mentali in attuazione degli interventi previsti dal piano
sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo tutela della salute
mentale 1998-2000" approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274
del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori somme,
dopo l'attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente
comma, le aziende sanitarie potranno utilizzare per altre attivita' di
carattere sanitario".
Art. 99.
(Misure per la profilassi internazionale)
- Per l'assolvimento dei maggiori compiti di profilassi
internazionale, il Ministero della sanita' e' autorizzato ad avvalersi,
fino al 30 giugno 2002, delle unita' di personale medico,
tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all'articolo 12, comma 2,
della legge 16 dicembre 1999, n. 494. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200
milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal
comma 4 dell'articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non ancora
utilizzata alla data del 30 giugno 2001.